“A fronte del perseguimento di un obiettivo di utilità sociale, la misura in questione non incide sulla stabilità economica dei soggetti destinatari, né sull’equa remunerazione degli investimenti da questi effettuati, e pertanto non rappresenta un deterrente per gli investimenti né pregiudica i predefiniti obiettivi in termini di decarbonizzazione”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha risposto alla Camera a un’interrogazione presentata da Emma Pavanelli (M5S), che chiedeva di “abrogare, ovvero emendare” l’articolo 15-bis del DL Sostegni ter in quanto “scoraggia gli investimenti in energie rinnovabili oltre a porsi in contrasto con gli obiettivi di medio-lungo periodo in termini di neutralità climatica convenuti a livello sovranazionale”. Il responsabile del Mase ha sottolineato che “la disposizione normativa è volta a ristorare famiglie e imprese dall’aumento dei costi dell’energia” e che “il presupposto congiunturale fondante la misura in esame si riflette nella struttura della misura medesima che assume connotazione straordinaria e temporanea, in quanto legata alla

situazione emergenziale in atto”. Inoltre, ha aggiunto, gli impianti Fer interessati “sono quelli che presentano una struttura di costi composta in larga prevalenza da costi fissi, indipendenti dall’andamento dei prezzi dei combustibili fossili, incluso il gas”. In sostanza, “la forte variabilità del mercato spot di energia elettrica, determinata dall’impennata dei costi di importazione di gas, ha determinato un extra margine per i suddetti produttori da fonte rinnovabile, che già beneficiano di un incentivo a copertura dei propri costi fissi, come gli impianti della prima categoria, o che hanno già ammortizzato tali costi perché entrati in esercizio prima del 2010, come gli impianti della seconda categoria”. Tali conclusioni, ha affermato Pichetto, “sono del resto avvalorate dalla considerazione secondo cui l’articolo 15-bis ha sostanzialmente anticipato un meccanismo di riequilibrio poi introdotto dall’Europa con il Regolamento UE n. 1854 del 6 ottobre 2022 relativo a interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia”. Riguardo all’osservazione dell’interrogante sul rischio di fallimento per i produttori di minore dimensione, il ministro ha sottolineato che “i piccoli impianti sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma”, mentre “il produttore di energia può auto-consumare l’energia prodotta senza necessità di acquistarla sul mercato a prezzi elevati”. 34 Va però ricordato che a inizio dicembre la delibera Arera 266/2022 che ha attuato l’articolo 15-bis del DL Sostegni ter è stata annullata dal Tar Milano. La pubblicazione delle motivazioni della sentenza è attesa a breve. QE, 17-01-23

QE  – 17/01/23

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