Snellimento e accorpamento dei procedimenti autorizzativi, con la creazione di un gruppo ristretto delle Commissioni Via/Vas e Aia. Eliminazione della verifica archeologica preventiva tra i pre-requisiti per la Via. Riduzione delle fasce di rispetto per eolico e FV. Libera installazione di impianti fotovoltaici in aree industriali, cave e discariche. Semplificazioni per accumuli e agrovoltaico. Norme per lo sviluppo dell’idrogeno. Sono solo alcune delle misure di interesse per l’energia contenute nella bozza del DL semplificazioni Pnrr che sarà esaminato oggi, 14 febbraio, al pre-Consiglio dei ministri in vista del Cdm che dovrebbe tenersi giovedì. Si tratta del primo provvedimento del Governo Meloni per velocizzare/semplificare l’attuazione del Pnrr: in ogni caso su diversi ambiti era da poco intervenuto il DL Energia (n.17/2022), approvato dal Governo Draghi a marzo dell’anno scorso. Parte degli interventi erano stati anticipati dal ministro Pichetto la settimana scorsa. Per esempio la fascia di rispetto per le Fer, che passa da sette a tre chilometri per l’eolico e da un chilometro a cinquecento metri per il FV (art. 49).

Oppure il nodo della verifica archeologica preventiva: all’art. 21 della bozza si legge che “l’adozione del parere e del provvedimento di Via non è subordinata alla conclusione delle attività” legate a tale verifica. Riguardo in generale al ruolo del Mic nei procedimenti autorizzatori, in base all’art. 49 il ministero potrà esprimersi “in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Pichetto aveva parlato anche della necessità di accorpare i procedimenti, in particolare Via e Aia. L’art. 21 introduce la possibilità per i proponenti dei progetti di rivolgersi a un gruppo istruttore ristretto di 8 componenti: 4 della Commissione Via/Vas e 4 della Commissione Aia. In tal caso “l’istanza di avvio dei procedimenti integrati Via-Aia è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento”. Riguardo poi all’autorizzazione unica, l’art. 49 modifica il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 affermando che “il rilascio dell’autorizzazione comprende il provvedimento di Via” e deve durare massimo 150 giorni (prima erano 90 giorni, esclusa la Via). Per gli iter in corso, il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza della Via. In tema di FV, l’art. 49 stabilisce che “sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”. Se l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione dell’impianto è preceduta da apposita segnalazione alla competente soprintendenza (ma in questo caso il testo del DL dice che si è “in attesa di riformulazione Mase”). L’art. 51 prevede “semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici”. Questi ultimi sono “liberamente installabili” al ricorrere di una serie di condizioni tecniche se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni se in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. L’art. 43 è dedicato alla “semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile”. Da segnalare poi la possibilità di utilizzare fondi Prepac “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione” (art. 45). Infine, prevista la costituzione di un “Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici (art. 10), istituito presso il ministero dell’interno. Si tratta di un organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da 12 idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell’energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

QE –  14-02-23

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